venerdì 22 marzo 2013
Diritto del lavoro in Italia
mercoledì 20 marzo 2013
MPMI e Lavoro: assunzioni 2013 nelle piccole e medie imprese
Articolo Originale su www.pmi.it
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Ecco le detrazioni casa del 2013
Cos'è il POS (Piano Operativo di Sicurezza)?
Il POS, è il piano operativo di sicurezza che tutte le imprese devono
presentare prima di entrare in un cantiere edile, ai sensi del D.Lgs. n.
81/2008, nuovo Testo unico sicurezza sul lavoro (T.U.S.L.). E' quindi
un documento, redatto dal datore di lavoro, in cui devono essere
riportate le informazioni relative a quello specifico cantiere e
valutati i rischi a cui sono sottoposti gli addetti dell'impresa.
Il POS non deve quindi costituire unicamente un adempimento
amministrativo, (in mancanza del quale la ditta operatrice viene
sanzionata), ma soprattutto un documento essenziale ed indispensabile al
fine di prevenire, limitare e ridurre al minimo i rischi ed in grado di
fornire una serie di elementi indicativi di comportamento e indirizzo
sulla sicurezza.
Tale documento, contrariamente al piano di sicurezza e coordinamento,
(che in alcuni casi non è obbligatorio redigere), deve essere sempre
redatto da tutte le imprese che entrano in un cantiere temporaneo o
mobile per svolgere il proprio lavoro e deve essere sempre presente in
cantiere.
Si parla di piano operativo (POS) in presenza del piano di sicurezza e
coordinamento (PSC) di cui è un'integrazione; quando non c'è il Piano di
Sicurezza e Coordinamento, il Piano Operativo viene definito Piano
Sostitutivo di Sicurezza (PSS).
Tutte le ditte che abbiano lavoratori dipendenti sono tenute alla
redazione del POS:
Imprese edili in genere
Impiantisti
Lattonieri
Fabbri
Falegnami
Vetrai
Imbianchini e tinteggiatori
Giardinieri
Il POS non deve essere una ripetizione del PSC (piano sicurezza e
coordinamento), né tantomeno deve essere il documento di valutazione dei
rischi aziendali o una raccolta generica di schede lavorative.
Nel POS vanno definite dettagliatamente tutte le informazioni relative
alla organizzazione della sicurezza dell’azienda, alle macchine, alle
attrezzature dell’impresa ed alle relative procedure operative.
Nel POS vanno analizzati ed elencati i rischi connessi al processo
tecnologico applicato allo specifico cantiere e le relative misure di
sicurezza da applicare.
Il P.O.S. contiene almeno i seguenti elementi:
i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono: il
nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti
telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;
la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere
dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari;
il nominativo e riferimenti di contatto del medico competente ove
previsto;
il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e
protezione;
i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed
evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in
cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale
o territoriale, ove eletto o designato;
i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;
le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da
ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice;
la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità
organizzative e dei turni di lavoro;
l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere
provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti
utilizzati nel cantiere ed ove chiaramente specificato i relativi
certificati;
l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel
cantiere con le relative schede di sicurezza ed il metodo di stoccaggio
in cantiere incluso il piano di sicurezza e protezione specifico;
l'esito del rapporto di valutazione del rumore;
l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai
lavoratori occupati in cantiere;
la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione
fornite ai lavoratori occupati in cantiere.
Nei casi di subappalto, deve essere coerente con quello dell’impresa
aggiudicatrice, che è tenuta a trasmettere il suo POS alle imprese
esecutrici ed ai lavoratori autonomi, prima dell’inizio dei lavori.
Vi saranno quindi tanti POS quante sono le imprese operanti nel
cantiere.
Se esiste una impresa appaltatrice principale con vari subappalti, vi
saranno un POS principale e (vari) POS in serie rispetto a quello
principale ed in parallelo tra di loro. Ciascuno di tali POS farà
riferimento al PSC, per la parte di lavori di sua competenza.
1. Cos'è il DURC?
Il DURC, documento unico di regolarità contributiva, è l'attestazione
dell'assolvimento, da parte dell'impresa, degli obblighi legislativi e
contrattuali nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile.
2. A cosa serve?
Il DURC serve per tutti gli appalti e subappalti di lavori pubblici
(verifica dei requisiti per la partecipazione alle gare, aggiudicazione
alle gare aggiudicazione dell'appalto, stipula del contratto, stati
d'avanzamento lavori, liquidazioni finali), per i lavori privati
soggetti al rilascio della concessione edilizia o alla DIA, per le
attestazioni SOA.
3. Chi può richiederlo?
Il DURC può essere richiesto dalle imprese, direttamente o attraverso i
consulenti o le Associazioni, dagli enti pubblici appaltanti, dalle SOA.
4. Come si richiede?
Le imprese potranno richiedere il DURC per via telematica tramite il
sito www.sportellounicoprevidenziale.it - attraverso i portali di INAIL,
INPS o quello, in costruzione, delle Casse Edili - oppure consegnando
il modulo allo sportello della Cassa Edile o inviandolo alla stessa per
posta.
martedì 19 marzo 2013
5. Cosa contiene il DURC?
Il DURC conterrà il risultato delle verifiche effettuate parallelamente
da INAIL, INPS e Cassa Edile sulla posizione contributiva dell'impresa.
Attenzione: il DURC sarà negativo se anche uno solo dei tre enti
dichiarerà l'irregolarità dell'impresa stessa.
domenica 17 marzo 2013
6. Chi emette il DURC?
Il DURC sarà emesso dalla Cassa Edile competente, cioè quella della
provincia dove ha sede l'impresa o, solo per i SAL e le liquidazioni
finali, quella della provincia in cui si eseguono i lavori pubblici
oggetto della richiesta.
sabato 16 marzo 2013
7. Come verrà consegnato?
Il DURC verrà consegnato in copia originale direttamente allo sportello
unico della Cassa Edile o inviato per posta, tramite raccondata A/R,
all'indirizzo del richiedente.
8. Quando si avrà la risposta?
La Convenzione del 15 aprile 2004 tra INAIL, INPS e Associazioni
costituenti le Casse Edili prevede un termine massimo per l'emissione
del DURC di 30 giorni ma i tre enti si sono impegnati a ridurre
fortemente i tempi di risposta.
9. Quando l'impresa è regolare con la Cassa Edile?
L'impresa è regolare nei confronti della Cassa Edile quando ha
effettuato i versamenti contributivi mensili scaduti alla data della
richiesta del DURC o dalla data indicata nella richiesta stessa.
Attenzione: tranne che per i SAL e le liquidazioni finali, la verifica
della regolarità dell'impresa verrà effettuata su tutte le 119 Casse
Edili presenti sul territorio nazionale, utilizzando un'apposita Banca
Dati.
venerdì 15 marzo 2013
10. Cosa succede in caso di DURC negativo?
Nel caso di un DURC negativo, cioè che attesti una posizione di
irregolarità contributiva dell'impresa nei confronti di INPS, INAIL e
Cassa Edile, oltre alle ordinarie azioni di recupero del credito da
parte degli enti, l'impresa nei lavori pubblici perderà l'aggiudicazione
dell'appalto, non potrà stipulare contratti di appalto o subappalto,
non avrà diritto al pagamento dei SAL o delle liquidazioni finali; nei
lavori privati avrà la sospensione del titolo abilitativo connesso alla
concessione edilizia o alle DIA; non avrà l'attestazione da parte delle
SOA.
Rimborso record di 150mila euro a docente di ginnastica precario: riconosciuti stipendi estivi e mancata carriera
Non c'è solo il mancato riconoscimento degli stipendi estivi e degli
scatti di anzianità degli anni in cui il docente precario ha avuto
contratti a termine, ma anche le progressioni e le mensilità delle
prossime estati, perché «con tutta probabilità» il ministero
dell'Istruzione continuerà a proporre lo stesso di lavoro.
Sulla base di questo ragionamento il giudice del lavoro di Trapani, in
una sentenza rilanciata ieri dall'Anief (associazione nazionale
insegnanti e formatori), ha riconosciuto un maxi-risarcimento da 150.385
euro netti a un docente precario di educazione fisica e sostegno, che
dopo le prime supplenze iniziate nel 2001 aveva ottenuto una serie di
contratti a termine (settembre-giugno) a ripetizione dal 2005. I
contratti, spiega la sentenza, servivano a coprire posti «vacanti e
disponibili», cioè scoperti dagli organici di fatto e quindi differenti
da quelli «non vacanti e disponibili», che hanno copertura in organico
ma sono temporaneamente liberi per altre ragioni. Solo in questo secondo
caso, in pratica, il contratto a termine potrebbe essere ripetuto,
perché servirebbe a sostituire un docente che in organico esiste; per i
posti «vacanti e liberi», invece, l'unica strada sarebbe quella
dell'assunzione a tempo indeterminato, ovviamente tramite concorso
trattandosi di una Pubblica amministrazione.
Con la nuova sentenza, il giudice di Trapani torna su un terreno già
molto battuto dalle battaglie normative e giurisprudenziali, tutte
giocate sulla possibilità o meno di riconoscere alla scuola
«peculiarità» tali da evitarle l'applicazione tout court dei vincoli
fissati per i contratti a termine dalle direttive europee (e dal Dlgs
368/2001 che le ha applicate in Italia; si veda anche l'articolo sotto).
Il risarcimento "anticipato" degli stipendi relativi alle estati future
però è un inedito.
Per motivarlo, il giudice passa in rassegna la normativa sugli
indennizzi, sulla base del fatto che l'articolo 36, comma 5 del Testo
unico del pubblico impiego (Dlgs 165/2001) impedisce ovviamente la
trasformazione in contratti a tempo indeterminato (nella Pa si entra per
concorso come stabilisce l'articolo 97 della Costituzione) ma impone
risarcimento del danno sorto «dalla prestazione di lavoro in violazione
di disposizioni imperative». Su queste basi, il giudice individua lo
strumento giusto nella «responsabilità del debitore» fissata
dall'articolo 1218 del Codice civile e nelle modalità di quantificazione
del danno da inadempimento previste dall'articolo 1223.
Il precedente più vicino può essere individuato nelle sentenze (come le 8
pronunce del Tribunale di Novara della scorsa estate; si veda Il Sole
24 Ore del 26 luglio 2012) che avevano riconosciuto ai precari il
diritto a vedersi conteggiati in busta paga gli scatti di anzianità. Ma
per il risarcimento degli stipendi futuri quello trapanese è un debutto.
Il Lavoro oggi in Italia
Nel nostro Paese sono state introdotte dal legislatore negli ultimi anni
nuove forme contrattuali flessibili per adattarsi all’evoluzione
continua del mercato del lavoro e per favorire l’avvio di un processo
virtuoso in grado di generare crescita dell'economia, dell'occupazione,
dei redditi e dei consumi; recentemente l'attenzione si è invece
spostata verso politiche atte a favorire la stabilizzazione del posto di
lavoro al fine di arginare la crisi economica e porre rimedio
all'incertezza sociale che il ricorso al lavoro precario ha generato
nella popolazione.
Il mercato del lavoro, cioè il luogo di incontro tra la domanda di
professionalità da parte dei datori di lavoro e l'offerta dei
lavoratori, sente gli effetti di queste rapide evoluzioni da cui
derivano altrettanto significative variazioni socio-culturali
presentando elementi di strozzatura con domande inevase di
professionalità da parte del mondo produttivo e la costituzione di
sacche sempre più importanti di lavoratori in ricerca di occupazione.
In considerazione di ciò diviene imprescindibile che i giovani
nell’accingersi a individuare una direzione per il proprio futuro si
sappiano muovere in questo contesto dinamico e scelgano un percorso di
studi che, pur rispettando le giuste inclinazioni personali, tenga
necessariamente conto delle reali opportunità di lavoro disponibili sul
mercato. Per una scelta efficace è fondamentale saper riconoscere e
gestire in modo corretto e proficuo le informazioni a disposizione: è
quindi consigliabile che qualsiasi ricerca di informazioni venga
organizzata in modo strutturato e, se possibile, supportata da esperti
del settore, insegnanti, genitori.
Orientamento e Informazione in ingresso, in itinere e in uscita appaiono
come strumenti strategici per affrontare con possibilità di successo il
mondo del lavoro: è necessario disporre di informazioni continuamente
aggiornate sui fabbisogni professionali e formativi delle imprese,
informazioni sulla reale spendibilità ai fini lavorativi dei diversi
titoli di studio, informazioni sulle prospettive di sviluppo delle varie
professioni, sulle condizioni di flessibilità e sulle competenze
specifiche richieste.
Polizze assicurative sul condominio
Uno dei compiti principali che spettano agli amministratori condominiali degli stabili è quello di stipulare delle idonee polizze assicurative per la copertura dei rischi relativi ai fabbricati di cui si occupano. Non si tratta di un obbligo in capo all’amministratore. La giurisprudenza, infatti, conferma che la stipula della polizza sia una scelta di competenza dell’assemblea dei condomini che delibera con maggioranza ordinaria. Tuttavia, in genere, sono gli stessi amministratori che consigliano o richiedono una polizza per tutelarsi in caso di problemi e per evitare/limitare occasioni di contrasto tra i condomini. In particolare, infatti, la polizza del condominio deve coprire sia i danni diretti sia i danni a terzi.
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