Non c'è solo il mancato riconoscimento degli stipendi estivi e degli
scatti di anzianità degli anni in cui il docente precario ha avuto
contratti a termine, ma anche le progressioni e le mensilità delle
prossime estati, perché «con tutta probabilità» il ministero
dell'Istruzione continuerà a proporre lo stesso di lavoro.
Sulla base di questo ragionamento il giudice del lavoro di Trapani, in
una sentenza rilanciata ieri dall'Anief (associazione nazionale
insegnanti e formatori), ha riconosciuto un maxi-risarcimento da 150.385
euro netti a un docente precario di educazione fisica e sostegno, che
dopo le prime supplenze iniziate nel 2001 aveva ottenuto una serie di
contratti a termine (settembre-giugno) a ripetizione dal 2005. I
contratti, spiega la sentenza, servivano a coprire posti «vacanti e
disponibili», cioè scoperti dagli organici di fatto e quindi differenti
da quelli «non vacanti e disponibili», che hanno copertura in organico
ma sono temporaneamente liberi per altre ragioni. Solo in questo secondo
caso, in pratica, il contratto a termine potrebbe essere ripetuto,
perché servirebbe a sostituire un docente che in organico esiste; per i
posti «vacanti e liberi», invece, l'unica strada sarebbe quella
dell'assunzione a tempo indeterminato, ovviamente tramite concorso
trattandosi di una Pubblica amministrazione.
Con la nuova sentenza, il giudice di Trapani torna su un terreno già
molto battuto dalle battaglie normative e giurisprudenziali, tutte
giocate sulla possibilità o meno di riconoscere alla scuola
«peculiarità» tali da evitarle l'applicazione tout court dei vincoli
fissati per i contratti a termine dalle direttive europee (e dal Dlgs
368/2001 che le ha applicate in Italia; si veda anche l'articolo sotto).
Il risarcimento "anticipato" degli stipendi relativi alle estati future
però è un inedito.
Per motivarlo, il giudice passa in rassegna la normativa sugli
indennizzi, sulla base del fatto che l'articolo 36, comma 5 del Testo
unico del pubblico impiego (Dlgs 165/2001) impedisce ovviamente la
trasformazione in contratti a tempo indeterminato (nella Pa si entra per
concorso come stabilisce l'articolo 97 della Costituzione) ma impone
risarcimento del danno sorto «dalla prestazione di lavoro in violazione
di disposizioni imperative». Su queste basi, il giudice individua lo
strumento giusto nella «responsabilità del debitore» fissata
dall'articolo 1218 del Codice civile e nelle modalità di quantificazione
del danno da inadempimento previste dall'articolo 1223.
Il precedente più vicino può essere individuato nelle sentenze (come le 8
pronunce del Tribunale di Novara della scorsa estate; si veda Il Sole
24 Ore del 26 luglio 2012) che avevano riconosciuto ai precari il
diritto a vedersi conteggiati in busta paga gli scatti di anzianità. Ma
per il risarcimento degli stipendi futuri quello trapanese è un debutto.
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