venerdì 15 marzo 2013

Rimborso record di 150mila euro a docente di ginnastica precario: riconosciuti stipendi estivi e mancata carriera

Non c'è solo il mancato riconoscimento degli stipendi estivi e degli scatti di anzianità degli anni in cui il docente precario ha avuto contratti a termine, ma anche le progressioni e le mensilità delle prossime estati, perché «con tutta probabilità» il ministero dell'Istruzione continuerà a proporre lo stesso di lavoro. Sulla base di questo ragionamento il giudice del lavoro di Trapani, in una sentenza rilanciata ieri dall'Anief (associazione nazionale insegnanti e formatori), ha riconosciuto un maxi-risarcimento da 150.385 euro netti a un docente precario di educazione fisica e sostegno, che dopo le prime supplenze iniziate nel 2001 aveva ottenuto una serie di contratti a termine (settembre-giugno) a ripetizione dal 2005. I contratti, spiega la sentenza, servivano a coprire posti «vacanti e disponibili», cioè scoperti dagli organici di fatto e quindi differenti da quelli «non vacanti e disponibili», che hanno copertura in organico ma sono temporaneamente liberi per altre ragioni. Solo in questo secondo caso, in pratica, il contratto a termine potrebbe essere ripetuto, perché servirebbe a sostituire un docente che in organico esiste; per i posti «vacanti e liberi», invece, l'unica strada sarebbe quella dell'assunzione a tempo indeterminato, ovviamente tramite concorso trattandosi di una Pubblica amministrazione. Con la nuova sentenza, il giudice di Trapani torna su un terreno già molto battuto dalle battaglie normative e giurisprudenziali, tutte giocate sulla possibilità o meno di riconoscere alla scuola «peculiarità» tali da evitarle l'applicazione tout court dei vincoli fissati per i contratti a termine dalle direttive europee (e dal Dlgs 368/2001 che le ha applicate in Italia; si veda anche l'articolo sotto). Il risarcimento "anticipato" degli stipendi relativi alle estati future però è un inedito. Per motivarlo, il giudice passa in rassegna la normativa sugli indennizzi, sulla base del fatto che l'articolo 36, comma 5 del Testo unico del pubblico impiego (Dlgs 165/2001) impedisce ovviamente la trasformazione in contratti a tempo indeterminato (nella Pa si entra per concorso come stabilisce l'articolo 97 della Costituzione) ma impone risarcimento del danno sorto «dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative». Su queste basi, il giudice individua lo strumento giusto nella «responsabilità del debitore» fissata dall'articolo 1218 del Codice civile e nelle modalità di quantificazione del danno da inadempimento previste dall'articolo 1223. Il precedente più vicino può essere individuato nelle sentenze (come le 8 pronunce del Tribunale di Novara della scorsa estate; si veda Il Sole 24 Ore del 26 luglio 2012) che avevano riconosciuto ai precari il diritto a vedersi conteggiati in busta paga gli scatti di anzianità. Ma per il risarcimento degli stipendi futuri quello trapanese è un debutto.

Nessun commento:

Posta un commento